Regolamento Decertificazione L.183-2011

La Direttiva dispone che le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Al contrario, nei rapporti tra organi di Pubbliche Amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti di notorietà. Dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori pubblici non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione ai doveri d’Ufficio. I certificati rilasciati dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

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