Accesso Civico

L’accesso civico può essere esercitato da tutti i cittadini, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, per i quali sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta per l’accesso civico deve essere presentata al Responsabile della trasparenza.
L’accesso civico si esercita attraverso un’istanza inviata al Responsabile della trasparenza. L’Amministrazione, per semplificare ed accelerare l’accesso ai dati, ha predisposto un apposito modello –  modello_di_istanza_accesso_civico
L’Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del documento, dell’informazione e del dato richiesto, contestualmente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Nel caso in cui il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
L’ accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte dell’Istituzione, ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’art.3 del d.lgs n.33/2013, tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

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